DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione

e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

 

PROT. N. 1680M360

Allegati n. /

Roma, 8.5.2002

 

Agli Uffici Provinciali della M.C.TC.

LORO SEDI

 

Ai Coordinatori della M.C.T.C.

LORO SEDI

 

Ai C.P.A.

LORO SEDI

 

All’Assessorato ai Trasporti,

della Regione Siciliana

Via Notarbartolo, 9

PALERMO

 

Alla Provincia Autonoma di Trento

Motorizzazione Civile

Lungoadige S. Nicolò, 14

38100             TRENTO

 

Alla Provincia Autonoma di

Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38

Via Crispi, 8

BOLZANO

 

 

OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

 

 

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.

 

Al riguardo, si osserva quanto segue.

 

 

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, ne risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.

 

Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli.

 

Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.

 

Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.

 

Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:

1)     che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;

2)     che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

 

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.

 

E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Giorgio Berruti)