DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
PROT. N. 1680M360
Allegati n. /
Roma, 8.5.2002
Agli
Uffici Provinciali della M.C.TC.
LORO
SEDI
Ai
Coordinatori della M.C.T.C.
LORO
SEDI
Ai
C.P.A.
LORO
SEDI
All’Assessorato
ai Trasporti,
della
Regione Siciliana
Via
Notarbartolo, 9
PALERMO
Alla
Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione
Civile
Lungoadige
S. Nicolò, 14
38100
TRENTO
Alla
Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto
Adige – Rip.ne 38
Via
Crispi, 8
BOLZANO
OGGETTO: Applicazione
di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
Pervengono richieste di
chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito
all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri
dei veicoli.
Al riguardo, si
osserva quanto segue.
La materia non è
regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano
l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, ne risultano
allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche
in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito
dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che
disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione
sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano,
invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione
della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c’è dubbio,
d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così
come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate
pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei
veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati
aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di
visibilità previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in
sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione
delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio
identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il
vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un
certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le
pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui
sono state applicate.
L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha
lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle
prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza),
71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore)
non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza
ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto
posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con
specchi retrovisori esterni su ambo il lati.
E’ appena il caso di
precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non
comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice
della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giorgio
Berruti)